Dopo aver letto il commento di Francesco: Buongiorno, all’interno dell’interessante discussione sui camini/stufe a legna vorrei porre l’attenzione sul Regolamento per la Qualità dell’Aria del Comune di Milano.
Questo regolamento va oltre la DGR Lombardia 5360/2021 vietando l’uso e l’installazione di tutti i camini/stufe a legna, indipendentemente dalla classe (4 o 5 stelle) e dall’art.3.2 del DGR (potenza <5kw).
In pratica a Milano non si può più bruciare legna.
Il mio quesito è questo: Il Regolamento di Milano all’art.16 cita che il Regolamento è necessariamente modificato per effetto di sopravvenute norme regionali. Secondo voi può essere richiesto da cittadini e produttori di stufe/camini l’inserimento nel Regolamento di Milano dell’esclusione dei focolari < a 5kw? In modo che almeno questi possano essere installati ed utilizzati?
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ho cercato il Regolamento per la Qualità dell’Aria del Comune di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19 novembre 2020 in attuazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3453/2022, l’art. 3 del Regolamento per la qualità dell’aria avente ad oggetto “Impianti termici civili” che è temporaneamente e parzialmente sospeso. (Aggiornato il: 05/08/2022) leggi qui se vuoi.
è fatto divieto
Leggendo il REGOLAMENTO PER LA QUALITA’ DELL’ARIA (potete scaricare il pdf qui)
si nota che È fatto divieto di installare (anche in sostituzione) generatori di calore per impianti termici civili alimentati con:
– legna da ardere;
– carbone di legna;
– biomasse combustibili;
invece possiamo bruciare tranquillamente 🙂 :
– gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni;
– biodiesel.
sono anni che ho smesso di capire il mondo 😉 certo che gira sempre più alla rovescia 🙁
i derivati del petrolio
Ma se i derivati del petrolio sono quei combustibili con il piccolo problemino di essere estremamente inquinanti per colpa di quel maledetto atomo di Carbonio che legato all’Ossigeno diventa uno dei peggiori gas climalteranti (la CO2), oltre alle emissioni di ossidi di zolfo e di azoto… come è possibile che non sia vietato bruciarli così tranquillamente?
brevissimo pippone
Prima di tornare ai DIVIETI, voglio aggiungere una cosa: se un governante vuole farsi capire dai sudditi, evita di scrivere pomposamente un Regolamento in questo modo:
- è fatto divieto
scrivendo invece, con più chiarezza e meno Liceo Classico:
- E’ VIETATO
anche per il fatto che non tutti i sudditi sono nati e studiati in Italia, meglio puntare sempre alla chiarezza, poi allo stile.
NON è fatto divieto (si può 😉 )
udite udite:
A far data dal 1 ottobre 2022, NON è fatto divieto di utilizzare generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (ai sensi del Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) o ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché apparecchi di riscaldamento localizzato (così come definiti alla lettera b, art. 4 della D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015), alimentati con i seguenti combustibili:
– gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni;
– biodiesel.
potenza termica al focolare inferiore a 5 kW
Si tratta di un generatore piccolo, certo, e funzionerà in presenza di un impianto di riscaldamento tradizionale, magari spento nell’ambiente dove viene installato, ma permette di godersi la fiamma, il suo calore e il piacere di usare la stufa senza tanti pensieri:
Sì avete sentito bene, la stufa senza pensieri è quella da 5kW:
Gli impianti a biomassa legnosa con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW sono esclusi dalle nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione, insomma
- NON devono temere controlli e ispezioni già in vigore dal 1° agosto 2022.
Parva sed apta mihi, tradotto dal latino significa “Piccola ma adatta a me” 🙂
auto costituirsi, ma il tempo è già scaduto
già che ci siamo, leggiamo altre stravaganze comunali e parliamo dell’autodenunciarsi:
è fatto obbligo di trasmettere all’Amministrazione Comunale, entro il 1° marzo 2021, le informazioni relative alla tipologia degli impianti installati così come meglio definite da successivi atti resi disponibili dai competenti uffici comunali. Tale obbligo vige anche qualora gli apparecchi di cui al presente comma non vengono utilizzati.
per lucro, per vendetta, per servilismo
Forse il Comune di Milano riconoscerà un buon compenso ai delatori? 😐
«Quando arriva il tempo in cui si potrebbe, è passato quello in cui si può»
Marie von Ebner-Eschenbach
copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio
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