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Deroga in materia di distanze minime e altezze massime per efficientamento energetico

10 risposte

Dal 29 luglio 2020 sarà in vigore il dlgs n. 73/2020 (attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica):

ARCHITETTURA - Deroga in materia di distanze minime e altezze massime per efficientamento energetico 1

Le Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014 prevedono nuove deroghe alle distanze per opere di riqualificazione energetica.

Deroga in materia di distanze minime e altezze massime

Stiamo parlando dello spessore maggiore delle strutture verticali e di copertura interessate da un isolamento termico maggiorato. Con questo maggiore isolamento devo anche raggiungere un obiettivo:

  • ottenere una trasmittanza termica U (quella che misura le dispersioni invernali dell’elemento edile) inferiore del 10% (avete letto bene: 10% e non 110%!) rispetto ai limiti del vecchio decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005.

Ecco uno screenshot dell’atto:

ARCHITETTURA - Deroga in materia di distanze minime e altezze massime per efficientamento energetico 2

Quindi tra qualche giorno, a patto di ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal dlgs n. 192/2005, possiamo derogare alle norme nazionali, regionali o dei regolamenti edilizi comunali (nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile) in materia di:

  • distanze minime tra edifici
  • distanze dai confini di proprietà
  • distanze dalle fasce di protezione dal nastro stradale e ferroviario
  • altezze massime degli edifici.

Interessante per tutti quelli che stanno affrontando degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, non deve essere considerato nel computo dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.

ARCHITETTURA - Deroga in materia di distanze minime e altezze massime per efficientamento energetico 3


Peggio o meglio di prima?

Il nuovo decreto legislativo permette qualcosa di più rispetto a quello del 2014 che consentiva solamente una deroga di

  • 25 centimetri per le pareti
  • 30 centimetri per il tetto.

 


federico sampaoli espertocasaclima

copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli  consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio

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10 risposte a “Deroga in materia di distanze minime e altezze massime per efficientamento energetico”

  1. @ gabriele

    La deroga resta vincolata alla riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal Dlgs 192 del 2005 (recentemente modificato dal Dlgs 48 del 2020)
    https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/27893/In-vigore-il-Dlgs-efficienza-energetica-le-deroghe-alle-distanze-minime-alla-luce-delle-ultime-disposizioni

  2. Avatar Gabriele
    Gabriele

    Nel caso di demo-ricostruzione e siamo urnisticamente nell’ art. 3 lett. d) del testo unico edilizis dpr 380/2001 e s.m. in teoria possiamo derogare lo spessore del termocappotto, ma con quale trasmittanza andremo a confeontare quella riduzione minima del 10% del d.lgs 192/2005, considerando che i vari decreti attuativi, ultimo se non erro il decreto dei minimi del 26.6.2015 non prevedono trasmittanze per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione (calcolo assimilati alla nuova coatruzione) salvo quelle dell’edificuo di riferime to che possono anche essere superate verifocamdo altri parametri del sistema edificio-impianto-fer ? Grazie

  3. Avatar FAUSTO

    PORCA MISERIA PERCHE’ HANNO ABROGATO IL COMMA 6 SULLE NUOVE COSTRUZIONI ??? ADESSO PER FARE LE CASE NON SONO + SUFFUICENTI I 5 MT DAL CONFINE !!! COMPAGNIA DI IMPEDITI…

  4. @ miranda

    cioè conoscere se il valore di trasmittanza parete in esame: U=0,110 W/m²K ?

  5. Avatar Miranda Saponaro
    Miranda Saponaro

    Salve, avrei voluto cortesemente conoscere se il calcolo proposto dal Geom. Enrico Berardo è corretto. Grazie. Arch. Miranda Saponaro

  6. @ mietta

    Il parere di deroga per interventi di efficientamento energetico si configura come un Endoprocedimento di un titolo edilizio.
    Quindi la relativa Richiesta, correlata dagli allegati obbligatori, dovrà essere presentata allo Sportello per l’Edilizia.

  7. Ma c è un modello , un fac simile per il tecnico che deve dichiarare la riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza o si puo’ anche fare su carta libera?

  8. Avatar Enrico

    Buongiorno dr. Sampaoli,
    vorrei chiederle un’opinione in merito alla corretta applicazione delle agevolazioni plano-volumetriche nel caso di un edificio oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia totale con ampliamento.

    Mi permetto di fare un esempio:
    Nel caso specifico di un intervento di ristrutturazione (con demolizione e rifacimento delle murature e dei solai per adeguarsi tra l’altro alle norme antisismiche restando comunque sempre nell’ambito della ristrutturazione edilizia) in cui sia prevista la demolizione di una murature esistente di realizzare una muratura esterna perimetrale con la seguente stratigrafia:

    1) Intonaco interno sp. 1,5 cm.
    2) Muratura in blocchi tipo “Poroton” isolati internamente sp. 30 cm.
    3) Rinzaffo esterno sp. 1,5 cm.
    4) Isolamento a cappotto in lana di roccia sp. 14 cm.
    5) Rasatura del cappotto sp. 1 cm.

    Totale spessore parete 48 cm.

    Valore di trasmittanza parete in esame: U=0,110 W/m²K

    Limite di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 per Zona climatica E: U=0,26 W/m²K

    Valore di trasmittanza richiesto per una riduzione minima del 10 per cento: U=0,26 – 0,026 (-10%) = 0,234 W/m²K

    Spessore di parete necessario ad ottenere la riduzione minima del 10 per cento di trasmittanza:
    Sp= (48 cm * 0,110 W/m²K)/(0,234 W/m²K)=22,6 cm

    Extra spessore scomputabile nella determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura = 48 cm – 22,6 cm = 25,4 cm

    Analoghi scomputi dovrebbero essere fatti agli elementi di chiusura superiori ed inferiori (pacchetto solaio + sottofondo + pavimento), delimitanti i volumi riscaldati.

    Vorrei avere una vostra opinione in merito. Grazie.

    Cordiali Saluti.

    Geom. Enrico Berardo

  9. Avatar luciano langella
    luciano langella

    nell’eventualità che il comune, per il tramite dell’ufficio tecnico, dichiari che non concederà l’autorizzazione ad effettuare l’intervento di isolamento termico con un cappotto di 16 cm. sulla facciata affacciata sul fronte strada, quali sono le iniziative da intraprendere visto che l’intervento deve essere fatto entro la data del giugno 2022 se si vuole utilizzare il superbonus 110% e un eventuale ricorso al giudice farebbe slittare l’intervento ben oltre.

  10. Avatar -BRUNO -BASSORIZZI
    -BRUNO -BASSORIZZI

    in merito alla definizione “distanze dalle fasce di protezione dal nastro stradale e ferroviario” si può pensare che, nel caso di ristrutturazione di un fabbricato posto a confine al suolo pubblico ( marciapiede avente una larghezza superiore a ml 1,20 ) si possa occupare lo spazio necessario per il posizionamento del sistema cappotto indispensabile per il raggiungimento della percentuale di riduzione minima ?
    esempio:
    marciapiede da 1,35 ml, serve almeno un isolamento a cappotto di cm 12,con porzione interrata almeno di 50 cm in profondità, parte restante post intervento del marciapiede ml 1,23 nastro stradale carraio immutato l’Amministrazione può opporsi contravvenendo,a mio avviso,alla filosofia della legge?
    GRAZIE Bruno BassoRizzi capomastro arcuato