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Isolamento sottotetto quando è pertinenza dell’ultimo piano del condominio

8 risposte

Chi vive all’ultimo piano del condominio conosce bene la situazione… D’inverno bisogna spingere il riscaldamento e d’estate, appena il sole comincia a picchiare, l’appartamento diventa un forno.

Sopra la testa magari abbiamo il solito sottotetto completamente vuoto con un solaio non isolato dei tempi che isolare sarebbe sembrata un’esagerazione incomprensibile.

Se gli altri condòmini non hanno nessuna intenzione di spendere per isolare il sottotetto, io che abito proprio lì sotto posso fare qualcosa?

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prima domanda: di chi è il sottotetto?

Prima dell’isolante, prima dello spessore e prima di aprire il portafoglio dobbiamo capire una cosa molto più noiosa:

di chi è quel sottotetto?

Non basta dire: “è sopra il mio appartamento, quindi è mio”.

Ma non è nemmeno necessariamente vero il contrario: “siamo in condominio, quindi è di tutti”.

dipende…

Sempre questa maledetta parola: dipende 😉 ma non perdiamo la pazienza! vogliamo fare i passi giusti, quindi seguiamo questo iter:

che cosa fa realmente quel sottotetto?

Semplicemente guardiamolo.

  1. Il sottotetto assolve esclusivamente alla funzione di isolare e proteggere l’appartamento sottostante dal caldo, dal freddo e dall’umidità, comportandosi in pratica come una grande camera d’aria?
  2. Oppure il sottotetto ha dimensioni, accessibilità e caratteristiche strutturali tali da poter essere utilizzato come vano autonomo?

La differenza non è da poco! perché quando il sottotetto

  • può avere una propria utilizzazione,
  • oppure risulta oggettivamente destinato, anche potenzialmente, all’uso comune o a un servizio di interesse condominiale,

allora NON possiamo semplicemente considerarlo una pertinenza dell’appartamento sottostante.

cosa dice l’articolo 1117 del Codice civile

Qui entra in scena l’art. 1117 del Codice civile e soprattutto entra in scena la giurisprudenza.

Magari a nostro favore! quindi vale la pena leggere 😉

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6143/2016, ha chiarito che, per stabilire se il sottotetto sia condominiale oppure pertinenziale, in mancanza di un titolo che risolva già la questione, bisogna guardare le sue caratteristiche strutturali e funzionali.

condominiale o pertinenziale?

  • Se è oggettivamente destinato all’uso comune, anche soltanto potenzialmente, può operare la presunzione di comunione prevista dall’art. 1117 c.c.
  • Se invece il sottotetto ha esclusivamente la funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano e non possiede caratteristiche tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, può essere considerato pertinenza di quell’appartamento.

E questa non è una mia interpretazione da isolatore compulsivo 😉

È la Cassazione.

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la Cassazione è tornata sull’argomento

E la cosa interessante è che il principio non è rimasto sepolto nel 2016 (sentenza della Corte di Cassazione (la n. 6143/2016 depositata il 30 marzo). La Cassazione è tornata sull’argomento con l’ordinanza n. 6114 del 24 febbraio 2022.

Anche qui viene riconosciuto che il sottotetto destinato esclusivamente a isolare i vani dell’alloggio sottostante si trova con essi in un rapporto di dipendenza e protezione tale da non poter essere considerato separatamente senza alterare quel rapporto.

Insomma, quel volume apparentemente inutile sopra la nostra testa potrebbe avere un rapporto molto più stretto con il nostro appartamento di quanto immaginiamo 🙂 🙂 🙂

allora posso correre a comprare l’isolante?

Calma 🙂 La sentenza non è una ricevuta del supermercato con scritto:

“questo sottotetto è tuo”.

Prima bisogna verificare i titoli, gli atti, il regolamento condominiale se di natura contrattuale e la situazione concreta dell’edificio.

E anche quando il sottotetto risulta pertinenza dell’appartamento, questo non significa automaticamente poter eseguire qualsiasi opera ignorando struttura, parti comuni, sicurezza e adempimenti edilizi eventualmente necessari.

Però cambia radicalmente il punto di partenza 😉

Il proprietario dell’ultimo piano che da anni aspetta che tutto il condominio si appassioni improvvisamente al suo problema di caldo e freddo potrebbe scoprire di avere qualche possibilità in più di quanto pensasse 🙂 🙂 🙂

come scoprire di chi è veramente quel sottotetto

Prima di comprare l’isolante dobbiamo scoprire di chi è veramente quel sottotetto.

E non serve partire subito con una raccomandata dell’avvocato 😉

  1. Non chiedetelo al vicino del terzo piano che abita lì dal 1974 e “sa tutto lui”.
  2. Recuperate il vostro atto di acquisto e controllate cosa avete effettivamente comprato e quali pertinenze vengono indicate. Se avete dubbi, recuperate anche gli eventuali atti precedenti richiamati nel rogito.
  3. Chiedete all’amministratore il regolamento condominiale, soprattutto se contrattuale, e la documentazione disponibile relativa al sottotetto. Cerchiamo anche di capire se quel volume sia mai stato trattato dal condominio come spazio comune.
  4. Guardate il sottotetto. Come vi si accede? Dall’appartamento? Dal vano scale? Contiene impianti condominiali? È soltanto una piccola intercapedine oppure è un vero vano utilizzabile? Sono proprio le caratteristiche strutturali e funzionali che diventano decisive quando il titolo non risolve la questione.
  5. Se ancora non è chiaro, chiamate un geometra o altro tecnico di fiducia. Può confrontare lo stato dei luoghi con planimetrie, elaborati e documentazione edilizia e, se serve, fare accesso agli atti per ricostruire come quel sottotetto è nato ed eventualmente come è stato modificato nel tempo.
  6. L’avvocato lo lasciamo per ultimo. Se titoli e situazione reale continuano a raccontare due storie diverse, oppure nasce una contestazione con il condominio, allora sì: la questione non è più tecnica e conviene far valutare i documenti a un professionista del diritto.

e finalmente arriviamo all’isolamento

Possiamo finalmente tornare alle cose divertenti 🙂 Isolare un solaio è uno degli interventi più semplici ed economicamente intelligenti che possiamo fare.

Non dobbiamo entrare nell’appartamento, non perdiamo altezza interna, manteniamo tutta la massa del solaio dalla parte dell’ambiente riscaldato.

Possiamo scegliere isolanti in pannelli, flessibili, sfusi o in fiocchi.

E, quando accessibilità e condizioni del solaio lo consentono, possiamo scatenare il fai da te.

quanto isolamento mettere

Vi dico perchè non deciderei a naso…

Per il comportamento invernale aggiungere isolamento porta sempre un beneficio, ma se vogliamo capire anche come si comporterà durante l’estate dobbiamo calcolare tutta la stratigrafia:

Solaio + materiale isolante. Tutto insieme. Perché densità, calore specifico e spessore dell’isolante decidono quanto saremo contenti quando arriverà luglio 😉

conclusione

Prima di rassegnarvi al caldo perché “il sottotetto è condominiale”, oppure di entrare con 60 cm di fibra di canapa perché “tanto il sottotetto è mio”, spendete una mattinata a ricostruire la situazione.

isolamento sottotetto - Isolamento sottotetto quando è pertinenza dell'ultimo piano del condominio 4

Per i non fachiri, il tempo di posa migliore sarà il periodo che va da ottobre ad aprile. Organizzatevi per tempo senza lavorare col caldo. Per gli asceti, tutto l’anno.


federico sampaoli espertocasaclima

copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli  consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio

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8 risposte a “Isolamento sottotetto quando è pertinenza dell’ultimo piano del condominio”

  1. @ marinella

    le cito per utilità quanto sotto:

    Cass. civ., 04/05/1999, n.4403, Sez.II Isolamento tetto

    La Corte d’appello con una motivazione sintetica ma chiara e sufficiente, ha accertato l’inscindibilità strutturale e
    funzionale del tetto, destinato a proteggere l’intero edificio e non soltanto gli ultimi piani da tutti gli agenti atmosferici
    e, quindi, anche dal caldo e dal freddo, e per la presenza di tali caratteristiche, in coerenza con la norma dell’art. 1117
    del codice civile, ha escluso che possa distinguersi la parte di tetto, costituente la copertura esterna del fabbricato, dalla
    sottostante destinata ad assicurare l’isolamento termico e applicarsi per la ripartizione delle spese necessarie per il
    rifacimento e la manutenzione di quest’ultima una disciplina diversa da quella stabilita per l’altra.
    Questo giudizio, secondo cui dell’isolamento termico si giovano tutti i condomini e non solo quelli degli appartamenti
    sottostanti al tetto, si risolve in un apprezzamento di fatto che, essendo esaurientemente motivato, è insindacabile in
    sede di legittimità perché riservato ai giudici del merito.
    E la stessa Corte d’appello, avendo ritenuto in base a questo suo accertamento che le spese di rifacimento dell’intero
    tetto debbano suddividersi tra tutti i comproprietari ai sensi del primo comma dell’art. 1123 del codice civile, si è
    adequata correttamente al principio di diritto secondo cui le spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio,
    destinate a preservarlo dagli agenti atmosferici, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore
    delle singole proprietà esclusive [art. 1123 1° comma cod. civ.] e non rientrano, invece, tra le spese di cui ai commi 2 e
    3 della medesima norma, le quali riguardano le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in
    misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri [sent. N. 11423 del 19901.

  2. Avatar marinella
    marinella

    villetta composta da tre appartamenti INDIVISI
    un appartamento è coperto da un tetto staccato
    a chi spetta il costo dell’isolante che copre solo gli altri due appartamenti

  3. Avatar Marinella
    Marinella

    villetta composta da tre appartamenti indivisi
    a chi spetta il c osto dell’isolamento del tetto che copre solo una mansarda?

  4. @ DIDIER SMANIA
    Nel momento in cui si intenda procedere con la coibentazione di una copertura sarebbe opportuno chiedere una consulenza ad un tecnico in modo tale che possa mettere in risalto per iscritto un ventaglio di soluzioni.
    Il Tecnico ha il compito di dare indicazioni in merito ai vantaggi e gli svantaggi ( economici solitamente ) riepilogando in un primo momento un quadro economico preliminare delle spese da sostenere dalla progettazione all’esecuzione compreso IVA ed imprevisti oltre ad eventuali accessi a detrazioni fiscali e comprendere a quali accedere.
    In conclusione prima va decisa la strategia d’intervento, comprendere se vi sono le possibilità economiche, comprendere a quali incentivi fiscali si può accedere, definire progetto e relativi computi metrici per la richiesta delle offerte , richiedere le offerte e procedere.

  5. @ didier smania

    e se mentre tutti sono in ferie o sdraiati sotto il loro split noi entriamo nel sottotetto e posiamo l’isolante e buona notte a tutti?

  6. Avatar didier smania
    didier smania

    SIG fEDERICO buongiorno. il caso sopra è proprio il mio….MA volendo prima fare un tentativo con tutto il condominio…oggi vado dall’amm. e questo mi dice: prima di far fare preventivi e un’assemblea per decidere se coibentare o no…..bisogna dare un incarico a un termotecnico che redige un capitolato da sottoporre alle aziende che restituiranno una proposta.
    MA è vero? abbiamo bisogno di un termotecnico PRIMA dell’intervento?? MA non si deve nel caso chiamare dopo,la consegna del lavoro, dargli i certificati esibiti dal fornitore/posatore e lui provvede a fare sgravio fiscale, nuova ape ecc ecc?? la ringrazio. cordiali saluti . Smania.

  7. Avatar Fabio De Luca
    Fabio De Luca

    @ Mario

    l’isolamento della sola parte dell’involucro riscaldato non solo va a creare degli scalini, sicuramente antiestetici, ma anche dei ponti termici non indifferenti. La soluzione migliore in questo caso è sicuramente quella prospettata da lei in modo da coprire tutta la facciata, il soffitto del piano inferiore (ed eventualmente attenuiamo anche una parte delle pareti interne se il locale è molto freddo) e il pavimento della soffitta (stesso discorso per le pareti se dovesse servire).

    A livello di detrazioni siamo andati ad attenuare dei ponti termici che altrimenti ci avrebbero potuto creare dei problemi. Saluti

  8. Avatar Mario Scattone
    Mario Scattone

    Rimanendo nel tema di questo articolo, è frequente il caso di unità abitative singole (ville, villini a schiera) in cui la parte abitabile abbia sopra e sotto dei locali non abitabili, tipo sottotetto, locali tecnici, cantine, ripostigli, ecc., le cui superfici esterne sono contigue a quelle della parte regolarmente abitabile. In questi casi in cui i volumi non abitabili delimitano quelli abitabili, l’isolamento dell’involucro edilizio, ad oggi, comporta antiestetici scalini nelle facciate e nelle coperture, laddove la superficie esterna è comune ai due ambienti. Ad esempio, il cappotto su un appartamento rialzato, dove sotto c’è un garage e sopra un sottotetto, dovrebbe limitarsi alle superfici esterne del solo appartamento, con evidenti scalini sulle linee di confine. Rimanendo nell’esempio, per isolare l’appartamento si dovrebbe coibentare il solaio superiore verso il sottotetto e quello di calpestio verso il garage, mentre basterebbe coibentare l’intere facciate, il tetto ed il pavimento del garage per realizzare l’isolamento dell’intero involucro edilizio. Così facendo, inoltre, anche le condizioni ambientali dei locali non abitabili sarebbero molto più confortevoli.
    In questi casi come pensi si possa procedere per riqualificare l’edificio e accedere alle detrazioni fiscali, siano esse Ecobonus o Superbonus 110%?