Il contributo del Dott. Mario Maretto offre molta chiarezza – per capire quando applicare l’IVA al 10% e quando al 22%, è necessario preliminarmente distinguere i 2 ambiti principali nei quali si eseguono i lavori:
1 – Interventi eseguiti su appartamenti ed immobili a prevalente destinazione abitativa (pertinenze comprese) e quelli fatti su edifici a destinazione non abitativa, a uso diverso o, comunque, nei quali la funzione residenziale non è prevalente..
Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:
- l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
- le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia..
ATTENZIONE a dove si parla di ristrutturazione e dove invece di straordinaria od ordinaria manutenzione, e dove leggi appalto devi intendere fornitura con posa!
L’aliquota IVA ordinaria al 22%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (direttore lavori, il tecnico che redige un APE, il coordinatore della sicurezza e qualsiasi altro professionista che presta la propria opera intellettuale a favore del committente).
Gli altri casi in cui si applica l’IVA al 22% sono
- l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore
- l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.
2 – Lavori eseguiti su immobili non a prevalente destinazione residenziale
Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa non è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:
- acquisto di beni finiti (sanitari, condizionatori, caldaie, termosifoni, ecc.) anche senza posa in opera da parte del rivenditore per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo;
- prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo.
L’IVA ordinaria al 22% si applica, invece, alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ora ti senti un po’ più “esperto in iva agevolata” ? Lascia il tuo commento, come sempre, senza doverti registrare!
copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio
“Qui sotto puoi lasciare un commento” – non devi registrarti e il tuo indirizzo email non sarà mai pubblicato, approfittane! riceverai presto una risposta!
oppure sostieni l’informazione libera e imparziale di espertocasaclima con un un Buono Regalo Amazon digitale (via e-mail o SMS)
Lascia un commento