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Quando applicare l’IVA al 10% e quando al 22%

13 risposte

Il contributo del Dott. Mario Maretto offre molta chiarezza – per capire quando applicare l’IVA al 10% e quando al 22%, è necessario preliminarmente distinguere i 2 ambiti principali nei quali si eseguono i lavori:

iva agevolata edilizia-02

1 – Interventi eseguiti su appartamenti ed immobili a prevalente destinazione abitativa (pertinenze comprese) e quelli fatti su edifici a destinazione non abitativa, a uso diverso o, comunque, nei quali la funzione residenziale non è prevalente..

Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

  • l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  • l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  • l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
  • le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia..

ATTENZIONE a dove si parla di ristrutturazione e dove invece di straordinaria od ordinaria manutenzione, e dove leggi appalto devi intendere fornitura con posa!

L’aliquota IVA ordinaria al 22%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (direttore lavori, il tecnico che redige un APE, il coordinatore della sicurezza e qualsiasi altro professionista che presta la propria opera intellettuale a favore del committente).

Gli altri casi in cui si applica l’IVA al 22% sono

  • l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore
  • l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.

iva agevolata edilizia-02

2 – Lavori eseguiti su immobili non a prevalente destinazione residenziale

Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa non è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

  • acquisto di beni finiti (sanitari, condizionatori, caldaie, termosifoni, ecc.) anche senza posa in opera da parte del rivenditore per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo;
  • prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo.

L’IVA ordinaria al 22% si applica, invece, alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

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federico sampaoli espertocasaclima

copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli  consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio

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13 risposte a “Quando applicare l’IVA al 10% e quando al 22%”

  1. @ antonello

    penso che si debba scorporare il valore dei beni significativi e su questi applicare l’ IVA ordinaria al 22%.
    leggi anche https://espertocasaclima.com/2020/03/09/iva-agevolata-10-installazione-vmc/

  2. Avatar Antonello
    Antonello

    Vorrei sapere se le zanzariere acquistate dall’impresario edile (il quale a sua volta le ha ordinate tramite una ditta che le installerà) devono essere ivate al 10 % o al 22 %. L’impresario dice che le calcolerà al 22 % così come da fattura emessa dalla ditta ordinante e installante. Grazie

  3. Avatar roberto
    roberto

    “..L’iva in edilizia può essere applicata anche all’acquisto di beni, a esclusione delle materie prime e anche dei materiali semilavorati. L’articolo 7, comma 1, lettera b) e 2, della Legge n 488/99 definisce l’utilizzo dell’aliquota IVA ridotta al 10%, in sostituzione di quella ordinaria del 22%.”

    Pulsante di Sgancio Box” – l’impresa che ci ha fatto preventivo per questo lavoro applica l’iva agevolata al 10%. Quindi non dovrebbe essere un nostro problema indagare se fattura con Iva ridotta al 10%. E’ il ns amm.re che nutre dubbi su tale aliquota.

    Grazie

  4. @ claudio

    l’IVA agevolata al 10% è un’agevolazione che può essere applicata ai lavori edili, come il recupero edilizio, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. Può essere applicata anche all’acquisto di beni

  5. Avatar Claudio

    Buongiorno,
    sto acquistando un immobile da ristrutturare.
    L’impianto di riscaldamento, così come tutti gli altri impianti, verrà rifatto da zero adottando il sistema radiante. È corretto supporre che l’iva sarà al 10%?
    Grazie

  6. @Marilina
    No, mobili e arredi non rientrano tra i beni acquistabili con IVA agevolata: scontano sempre l’aliquota ordinaria del 22%

  7. Avatar Marilina Casbarra
    Marilina Casbarra

    buongiorno gradirei sapere per favore se una cucina acquistata a seguito di lavori straordinari di ristrutturazione e’ soggetta a iva 10% in caso di acquisto dal falegname che la produce e poi la viene ad installare e montare a casa quindi abbiamo la produzione la vendita e la posa del mobile venduto
    grazie
    cordiali saluti marilina

  8. immagino che la fatturazione per lavori di tinteggiatura derivanti da perdita d’acqua proveniente dall’unità superiore segua l’iva al 22% e vada inoltrata copia all’assicurazione

  9. Grazie mi avete fatto chiarezza.
    Vorrei chiedere : che aliquota si applica su lavori di tinteggiatura derivanti da perdita d’acqua proveniente da altro appartamento?

    Grazie
    Mauro

  10. @Antonio il requisito prima casa è richiesto per il soggetto che richiede il beneficio, nulla osta che altro cointestatario non richiedente beneficio ne possegga quota come seconda casa.
    @Angelo, l’aliquota iva sarà il 10% con attenzione e verifica su beni significativi
    @Francesco Fumarola, il fabbricato descritto NON ha le caratteristiche richieste per i fabbricati Tupini, ovvero sembra non essere un fabbricato che unitariamente considerato, abbia destinazione prevalente per le abitazioni, secondo il seguente rapporto: almeno il 51% della superficie totale dei piani sopra terra destinato ad abitazioni e non più del 25% della stessa superficie destinato a negozi. Non sarà possibile pertanto, essendo la casa in esso incuneata, richiedere iva ridotta in fase di costruzione.

  11. Avatar ANTONIO
    ANTONIO

    il tecnico che mi sostituisce il climatizzatore mi ha suggerito di usufruire del conto termico e applicherebbe l’iva al 10% se si tratta di prima casa. Dottore questo e’ il punto del dubbio (la prima casa) mi spiego meglio:
    la casa di residenza abituale e’ cointestata per il 50% a mia moglie che non ha altra proprieta’ e l’altro 50% a me che sono proprietario di una seconda casa. Come devo comportarmi per beneficiare dell’iva al 10%?

    Grazie

  12. mi hanno sostituito la cabina doccia,la cassetta wc, tutte le guarnizioni alle rubinatterie,il gallegiante alla cassetta wc del bagno di servizio, raschiato tratto di parete,rasata e tinteggiata quanto è l’aliquota iva che devo sostenere?

  13. Gentile dott. Sampaoli, quando si tratta di realizzazione di nuova costruzione con prevalente uso non residenziale ma al suo interno si trova un ‘abitazione – prima casa -si può avere un’iva agevolata solo per quest’ultima parte?
    In particolare il mio edificio di nuova costruzione e’ composto da 1 interrato e 3 piani fuori terra:
    1 piano interrato garage parte in comune dei 3 piani sopra
    2 piano terra commerciale
    3 piano appartamento (la mia prima casa)
    4 uffici

    Grazie infinite

    Francesco Fumarola