Dal 29 luglio 2020 sarà in vigore il dlgs n. 73/2020 (attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica):
Le Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014 prevedono nuove deroghe alle distanze per opere di riqualificazione energetica.
Deroga in materia di distanze minime e altezze massime
Stiamo parlando dello spessore maggiore delle strutture verticali e di copertura interessate da un isolamento termico maggiorato. Con questo maggiore isolamento devo anche raggiungere un obiettivo:
- ottenere una trasmittanza termica U (quella che misura le dispersioni invernali dell’elemento edile) inferiore del 10% (avete letto bene: 10% e non 110%!) rispetto ai limiti del vecchio decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005.
Ecco uno screenshot dell’atto:
Quindi tra qualche giorno, a patto di ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal dlgs n. 192/2005, possiamo derogare alle norme nazionali, regionali o dei regolamenti edilizi comunali (nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile) in materia di:
- distanze minime tra edifici
- distanze dai confini di proprietà
- distanze dalle fasce di protezione dal nastro stradale e ferroviario
- altezze massime degli edifici.
Interessante per tutti quelli che stanno affrontando degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, non deve essere considerato nel computo dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
Peggio o meglio di prima?
Il nuovo decreto legislativo permette qualcosa di più rispetto a quello del 2014 che consentiva solamente una deroga di
- 25 centimetri per le pareti
- 30 centimetri per il tetto.
copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio
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