Pasqua non è una semplice ricorrenza, come risuscita l’Unigenito dal Suo sepolcro, così dà a ciascuno di noi la possibilità di uscire dalle spelonche del nostro passato, dalle colpe nascoste, dagli errori che ci condizionano e ci invecchiano precocemente.
don Leonardo e la comunità parrocchiale di S.Prosdocimo
Ecco pronta per voi la RISOLUZIONE N. 46/E del 18 aprile 2019
OGGETTO: Articolo 16, comma 2-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.
Volete conoscere le conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione dei dati all’ENEA? Vi state chiedendo se tale inadempimento comporti la revoca della detrazione spettante per le spese sostenute per interventi edilizi che comportano risparmio energetico?
Come ormai saprete tutti, questo è attualmente il meccanismo:
“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”
Comunque ecco le informazioni che tutti cercavate:
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato mandato all’ENEA di pubblicare un avviso sul sito finalizzato a concedere ai soggetti richiedenti una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno 2018, sino alla data del 1° aprile 2019.
- il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
- L’art. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998, reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dal citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013. Come già precisato, inoltre, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dal predetto art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
L’elefantessa ha partorito l’ennesimo topolino:
- la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui all’ art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.
copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio
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