Chi esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alle detrazioni fiscali? Naturalmente riferite all’acquisto dei materiali utilizzati.
Per usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 16-bis TUIR servono
- le fatture dei fornitori
- i bonifici eseguiti secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Visto che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria del proprio immobile (PENA IL BENEFICIO FISCALE) è necessario notificare in Comune una Comunicazione di inizio lavori (CIL) o di Attività edilizia libera, così possiamo attestare la data certa di inizio lavori.
Ma un intervento di manutenzione straordinaria può definirsi un intervento minore? E se può definirsi tale come può aver diritto alle agevolazioni fiscali?
Alcuni interventi edilizi di minore entità possono essere eseguiti secondo la seguente disciplina semplificata, in vigore dal 26 maggio 2010 e modificata con il D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con L. 11/11/2014 n. 164 (c.d. Sblocca – Italia):
Gli interventi edilizi minori sono suddivisi, a seconda della loro tipologia, in:
- edilizia libera (non è necessario presentare la comunicazione di inizio dei lavori)
- interventi soggetti alla sola Comunicazione di Inizio dei Lavori (CIL )
- interventi soggetti a Comunicazione di Inizio dei Lavori Asseverata (CILA) .
Perchè in Italia la chiarezza non esiste?
copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio
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