consulenza per efficienza energetica

Per fare il cappotto ci vuole il ponteggio

5 risposte

Per fare un tavolo ci vuole il legno

per fare il legno ci vuole l’albero

per fare l’albero ci vuole il seme

per fare il seme ci vuole il frutto

per fare il frutto ci vuole un fiore

ci vuole un fiore, ci vuole un fiore,

per fare un tavolo ci vuole un fio-o-re.

Per fare un fiore ci vuole un ramo

per fare il ramo ci vuole l’albero

per fare l’albero ci vuole il bosco

per fare il bosco ci vuole il monte

per fare il monte ci vuol la terra

per far la terra vi Vuole un fiore

per fare tutto ci vuole un fio-r-e

per fare il cappotto ci vuole il ponteggio

per fare il ponteggio ci vuole la manutenzione straordinaria

per la manutenzione ci vuole la fatturazione

per la fatturazione ci vuole l’aliquota IVA al 10% o al 22%?

Ho rovinato la vecchia filastrocca di Gianni Rodari?

il ponteggio + il montaggio e lo smontaggio

Volevo solo trovare un modo diverso per ricordarvi che il noleggio delle opere provvisionali ( il ponteggio + il montaggio e lo smontaggio) anche commissionato direttamente dalla committenza NON è soggetto alla stessa IVA applicata all’appalto relativo alla realizzazione delle opere, quindi quella agevolata: 10%

Ho letto che:

Per le prestazioni edili come costruzione, pitture, cartongessi ecc. relative ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione ecc., si applica l’aliquota Iva in base alla tipologia di intervento e di immobile, sull’intero importo dei lavori compreso anche l’utilizzo dei ponteggi.

Invece, nel caso di attività riguardanti la messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi si applica l’IVA ordinaria nella misura del 22%.

IVA noleggio ponteggi

Si deve applicare la tassazione con aliquota al 22 %, nel caso in cui non si eserciti altra attività edile. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 373 del 12 luglio 2022.

Quando il contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata al 10%, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto.”

Quando la prestazione consiste nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, si dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 22 %. L’applicazione della tassazione in questione è relativa ai casi in cui non siano effettuate altre attività edili in cantiere.

Inoltre il Fisco ha precisato che quando il contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata al 10%, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto, ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore, come indicato nella circolare 71/E del 7 aprile 2000.

Come sempre in Italia, la chiarezza non esiste ancora 🙁


federico sampaoli espertocasaclima

copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli  consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio

Qui sotto puoi lasciare un commento” – non devi registrarti e il tuo indirizzo email non sarà mai pubblicato, approfittane!  riceverai presto una risposta!

acquistando da QUI il prezzo per te non aumenterà, ma Amazon riconoscerà una piccola cifra a sostegno di espertocasaclima.com che intende rimanere libero da insopportabili Pop-up

oppure sostieni l’informazione libera e imparziale di espertocasaclima con un un Buono Regalo Amazon digitale (via e-mail o SMS)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Articoli correlati

5 risposte a “Per fare il cappotto ci vuole il ponteggio”

  1. @ Gio

    ti ringrazio per la segnalazione

  2. Penso che quanto hai affermato non sia corretto in quanto con il montaggio e smontaggio del ponteggio non vengono eseguite opere edili e quindi no iva al 10%. Saluti

  3. Ah ok, grazie mille!!

  4. Si Davide, se tu devi fare un intervento di straordinaria manutenzione ad un immobile abitativo e noleggi le attrezzature direttamente, l’iva è da applicarsi ad aliquota ordinaria, l’Ade ha risposto in modo corretto.
    Per capire quando applicare l’IVA al 10% e quando al 22%, è necessario preliminarmente distinguere i due ambiti principali nei quali si eseguono i lavori: interventi eseguiti su appartamenti ed immobili a prevalente destinazione abitativa (pertinenze comprese) e quelli fatti su edifici a destinazione non abitativa, a uso diverso o, comunque, nei quali la funzione residenziale non è prevalente..

    Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:
    – l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
    – l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
    – l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
    – le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia..
    (attenzione a dove si parla di ristrutturazione e dove invece di straordinaria od ordinaria manutenzione, e dove leggi appalto devi intendere fornitura con posa)
    L’aliquota IVA ordinaria al 22%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (direttore lavori, il tecnico che redige un ACE, il coordinatore per la sicurezza e qualsiasi altro professionista che presta la propria opera intellettuale a favore del committente).
    Gli altri casi in cui si applica l’IVA al 22% sono l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore e l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.
    Lavori eseguiti su immobili non a prevalente destinazione residenziale
    Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa non è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:
    -acquisto di beni finiti (sanitari, condizionatori, caldaie, termosifoni, ecc.) anche senza posa in opera da parte del rivenditore per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo;
    – le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo.
    L’IVA ordinaria al 22% si applica, invece, alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
    Buon efficientamento
    mario

  5. Buongiorno, ho chiesto informazioni all’agenzia delle entrate della mia zona (provincia di Trento) e mi dicono che se noleggio direttamente io i ponteggi (committente) l’iva deve essere al 22 %.
    Cordiali saluti
    Davide