Per fare un tavolo ci vuole il legno
per fare il legno ci vuole l’albero
per fare l’albero ci vuole il seme
per fare il seme ci vuole il frutto
per fare il frutto ci vuole un fiore
ci vuole un fiore, ci vuole un fiore,
per fare un tavolo ci vuole un fio-o-re.
Per fare un fiore ci vuole un ramo
per fare il ramo ci vuole l’albero
per fare l’albero ci vuole il bosco
per fare il bosco ci vuole il monte
per fare il monte ci vuol la terra
per far la terra vi Vuole un fiore
per fare tutto ci vuole un fio-r-e
per fare il cappotto ci vuole il ponteggio
per fare il ponteggio ci vuole la manutenzione straordinaria
per la manutenzione ci vuole la fatturazione
per la fatturazione ci vuole l’aliquota IVA al 10% o al 22%?
Ho rovinato la vecchia filastrocca di Gianni Rodari?
il ponteggio + il montaggio e lo smontaggio
Volevo solo trovare un modo diverso per ricordarvi che il noleggio delle opere provvisionali ( il ponteggio + il montaggio e lo smontaggio) anche commissionato direttamente dalla committenza NON è soggetto alla stessa IVA applicata all’appalto relativo alla realizzazione delle opere, quindi quella agevolata: 10%
Ho letto che:
Per le prestazioni edili come costruzione, pitture, cartongessi ecc. relative ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione ecc., si applica l’aliquota Iva in base alla tipologia di intervento e di immobile, sull’intero importo dei lavori compreso anche l’utilizzo dei ponteggi.
Invece, nel caso di attività riguardanti la messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi si applica l’IVA ordinaria nella misura del 22%.
IVA noleggio ponteggi
Si deve applicare la tassazione con aliquota al 22 %, nel caso in cui non si eserciti altra attività edile. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 373 del 12 luglio 2022.
Quando il contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata al 10%, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto.”
Quando la prestazione consiste nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, si dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 22 %. L’applicazione della tassazione in questione è relativa ai casi in cui non siano effettuate altre attività edili in cantiere.
Inoltre il Fisco ha precisato che quando il contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata al 10%, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto, ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore, come indicato nella circolare 71/E del 7 aprile 2000.
Come sempre in Italia, la chiarezza non esiste ancora 🙁
copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio
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