L’investimento maggiore che richiede un isolamento termico adatto alla protezione estiva è dovuto in gran parte al materiale che viene impiegato e non ad accorgimenti di posa particolari. Secondo la mia esperienza accadono 3 cose in Italia:
- il committente non conosce la differenza tra i vari materiali per coibentazione disponibili sul mercato e dunque non distingue i coibenti che offrono anche protezione dal caldo
- il committente impaurito dall’investimento sull’involucro con un intervento di efficienza energetica getta la spugna e rinuncia (da qui la frase ricorrente <<metto il condizionatore d’estate e non faccio l’isolamento! >>)
- il committente non possiede un’abitazione singola e gli altri proprietari non intendono partecipare all’intervento
Negli edifici con diversi appartamenti è noto che alcuni appartamenti sono a rischio surriscaldamento, mentre altri muoiono di freddo.
Le mansarde sono un tipico ambiente a rischio surriscaldamento per mancata o sbagliata coibentazione termica.
Poche sono le famiglie inclini alla sofferenza perpetua dovuta al caldo estivo e il risultato lo abbiamo tutti davanti al naso: condizionatori installati qua e là ovunque.
La Cassazione parla di innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, e come tale vietata, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.
Pensate che la sentenza n. 20985 del 6 ottobre 2014 ha rigettato il ricorso presentato da due cittadini condannati alla rimozione di condizionatori apposti sulla facciata del condominio e all’integrale ripristino dello stato dei luoghi (applicazione dell’art. 1120 c.c.)
Si deve ricordare che “i rapporti tra l’esecutore delle opere e la pubblica autorità investita della tutela urbanistica non possono interferire negativamente sulle posizioni soggettive attribuite agli altri condomini dall’art. 1120 c.c., comma 2, per la preservazione del decoro architettonico dell’edificio.
e non sono solo gli occhi a soffrire! sono anche le orecchie! addio silenzio e nervosismo assicurato! Sventoliamo bandiere della pace e poi la pace ce la lasciamo rovinare dal vicino di casa! Ribelllliamoci!
I condizionatori non possono comportare immissioni in direzione della proprietà vicine: le immissioni sonore che vanno oltre i 3 decibel ad eccedere la rumorosità di fondo (insieme dei rumori di diversa origine che sussistono ‘normalmente’ nel contesto) sono vietate.
La condanna penale può scattare nei confronti di coloro che installano impianti di condizionamento rumorosi (reato di disturbo della quiete pubblica verso le persone che risiedono negli alloggi limitrofi, anche se a lamentarsi dell’eccessiva rumorosità sia un solo nucleo familiare).
Pensate che esistono regolamenti comunali con il divieto di installare condizionatori sulle sezioni esterne di tutti gli stabili del centro storico. In Italia? Non ci posso credere…
Basta impianti! Pensiamo a come e con cosa isolare le case.
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copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio
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