consulenza per efficienza energetica

isolamento a cappotto e tetto

Ho deciso per il cappotto e per isolare il tetto

4 risposte

E’ sufficiente decidere per l’isolamento a cappotto delle pareti esterne e per la coibentazione del tetto, trovare gli applicatori che fanno al caso nostro e partire…. oppure le cose non sono tanto semplici?

Le cose sono ben più complicate: ci vuole il professionista.

Bisogna gestire la parte amministrativa per poter realizzare un cappotto esterno nella propria abitazione, così come per intervenire sulla copertura.

isolamento a cappotto e tetto

Ecco l’elenco delle pratiche edilizie:

Presentazione comunicazione di inizio attività libera per le opere di manutenzione straordinaria al fabbricato:

  • analisi corrispondenze: catastali, liceità volumi strumenti urbanistici del fabbricato esistente
  • verifica del rilievo
  • redazione elaborati per istanza amministrativa/edilizia, previa rielaborazione disegni
  • conferimento con tecnici istruttori settore edilizia privata del Comune
  • documentazione fotografica e individuazione coni ottici di ripresa fotografica
  • redazione elaborati grafici (planimetria di individuazione, estratti: catastali, di Prg, tavole ambientali…)
  • stato di fatto, progetto, comparativa di piante, sezioni…
  • calcolo delle dispersioni termiche della facciata per richiede la deroga alle distanze tra fabbricati
  • pratica amministrativa e presentazione progetto all’U.t.c. (l’ufficio tecnico comunale)

Calcolo delle dispersioni termiche per presentazione pratica ENEA e APE:

  • redazione calcolo delle dispersioni termiche per presentazione pratica telematica al sito dell’ENEA per detrazione 65%
  • redazione calcolo delle dispersioni termiche per presentazione nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica) secondo nuove direttive in vigore dal 1° maggio 2014 e registrazione telematica presso il sito della Regione.

Applicare un isolamento termico sulle facciate o isolare il tetto sono attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta (art.105 del D.L.81/2008), quindi è necessario un Piano di sicurezza e coordinamento con Notifica obbligatoria allo SPISAL (l’organo di difesa e promozione della salute dei lavoratori che si occupa della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali) e Ispettorato del Lavoro:

Coordinamento sicurezza D. Lgs. 494/96:

  • compilazione e invio notifica preliminare allo SPISAL ed Ispettorato del Lavoro
  • coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori
  • Piano di Sicurezza e Coordinamento; individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Con tutti questi oneri documentali è chiaro che il fai da te è impossibile, chiediamo immediatamente qualche preventivo di spesa a qualche tecnico in zona per gestire la parte amministrativa e poter realizzare le opere accedendo

  • subito all’iva agevolata per le fatture da ricevere
  • e alle agevolazioni fiscali poi.

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copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli  consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio

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4 risposte a “Ho deciso per il cappotto e per isolare il tetto”

  1. Avatar Claudio Marchetti
    Claudio Marchetti

    Credo che l’abbiamo fatta molto più complicata di quello che in realtà è, anche perchè il cliente non ha parlato di usufruire della detrazione del 65%.

    Ci sono semplicemente dei percorsi burocratici da effettuare con un tecnico abilitato (che per quanto riguarda un cappotto termico su un’abitazione privata sono una corbelleria) ed individuare una azienda attrezzata che abbia “tutte le carte in regola” per montare dei ponteggi a norma e per fare un lavoro a regola d’arte.

    Grazie mille e buon proseguimento di giornata.

  2. grazie della precisazione

  3. Avatar Cristian
    Cristian

    “Applicare un isolamento termico sulle facciate o isolare il tetto sono attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta (art.105 del D.L.81/2008),”

    In riferimento alla questione della redazione del PSC, nomina CSE e invio notifica preliminare(solo per la notifica con una impresa ma più di 200 ug) non sono d’accordo.

    Il presupposto per la sicurezza cantieri (CSP+CSE) non sono i rischi particolari come nella vecchia 626 ma solo la presenza di più imprese nel cantiere.

    Bisogna precisare che se interviene solo un’impresa all’interno del cantiere e lavora anche a 30mt di altezza non serve nominare il CSE e CSP(redazione PSC).

    L’unica impresa dovrà produrre il POS e PIMUS.

  4. Ma il PSC è necessario quando c’è più di una ditta che opera in cantiere. Se c’è solo una ditta invece può bastare il POS della stessa….o sbaglio?