consulenza per efficienza energetica

valori limite trasmittanza U del D.M. 26 gennaio 2010

Coibentazione del tetto e delle pareti, i passi dalla A alla Z per avere le agevolazioni del 65% nel 2014

11 risposte

Quest’anno sono deciso a migliorare l’involucro della mia casa: Coibentazione del tetto e delle pareti. Cosa bisogna esattamente fare per ottenere le agevolazioni fiscali che fino al 31 dicembre sono del 65%? Conoscete tutti l’iter da seguire?

Anche l’Agenzia delle Entrate informa sulle Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: ecco l’aggiornamento al dicembre 2013.

Provo io a riassumere un vademecum pubblicato dall’ENEA, spero correttamente:

Ecco i passi dalla A alla Z per avere le agevolazioni del 65% nel 2014

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:

Devo sostituire o  modificare elementi già esistenti assicurando nuovi valori di trasmittanza termica (U) uguali o inferiori a quelli della tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. Eccola qui:

valori limite trasmittanza U del D.M. 26 gennaio 2010

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE:

  • o l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, con il valore stimato di trasmittanza dello stato di fatto e il valore di trasmittanza del progetto.
  • oppure (in base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009) la dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);  esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della Legge 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ma un Direttore dei Lavori devo incaricarlo comunque per realizzare il sistema a cappotto esterno e l’isolamento del tetto? L’asseverazione del tecnico abilitato è una spesa in più o il Direttore dei Lavori, con l’asseverazione bell’e pronta già in mano, costa di meno?

  • tutte le fatture relative alle spese + le ricevute del bonifico recante come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero fattura e data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico:

il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico

Ma quando clicco sul tipo del bonifico per agevolazioni fiscali non salta fuori questa legge finanziaria del 2007 ! E quale sarebbe questa legge finanziaria 2007 ? …forse si deve scrivere Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007 ?

  • ricevuta dell’invio all’ENEA (codice CPID) (garanzia che la documentazione è stata trasmessa), o ricevuta della raccomandata.

Ma invio di cosa esattamente?

  • schede tecniche.

Ma le schede tecniche dei materiali utilizzati per la coibentazione?

  • originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati dal tecnico e/o dal cliente.

Ma quali allegati?

  • l’APE, l’Attestato di Prestazione Energetica (secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 2 aprile 2009 n°59), fatto salvo nelle Regioni con proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE”. Il tecnico compilatore dell’APE non deve essere coinvolto nei lavori.

Ma l’Asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, con il valore stimato di trasmittanza dello stato di fatto e il valore di trasmittanza del progetto serve o non serve? Si può sostituire con l’APE?   Pensavo che l’APE non servisse perchè comunque nell’allegato E inviato all’ENEA c’è il riferimento al consumo energetico prima dell’intervento e dopo l’intervento, l’APE classifica l’edificio nella nuova condizione quindi non aggiunge nulla al fine di individuare l’energia risparmiata con l’intervento di isolamento termico.

La redazione dell’APE è obbligatoria per accedere al bonus fiscale del 65% e l’APE stesso è detraibile.  D.L. 63/2013, Art. 6, comma 1 (estratto) “…Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica (APE) al termine dei lavori…”.   Per Ristrutturazione importante si intende: D.L. 63/2013, Art. 2, comma 1-vecies-quater – “ristrutturazione importante di un edificio”: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture. Quindi se l’intervento di coibentazione coinvolge più del 25% dell’involucro dell’edificio l’APE è obbligatorio.

 DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE all’ENEA:

  • Attestato di qualificazione energetica redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”.

Ma l’Asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, con il valore stimato di trasmittanza dello stato di fatto e il valore di trasmittanza del progetto serve o non serve? Si può sostituire con l’APE?

  • Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al ”decreto edifici”).

Ma la descrizione dell’intervento non era già nell’Asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, con il valore stimato di trasmittanza dello stato di fatto e il valore di trasmittanza del progetto serve o non serve? Nell’APE non c’è questa descrizione?

Per riassumere:

quadro adempimenti

contenuto dell'asseverazione

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11 risposte a “Coibentazione del tetto e delle pareti, i passi dalla A alla Z per avere le agevolazioni del 65% nel 2014”

  1. e non solo!!!

    nelle norme UNI di riferimento si parla sempre di peggiorare il lambda dei materiali per i seguenti motivi : umidità, temperatura diversa da quella di test, invecchiamento, posa in opera non perfetta, tolleranza sulle dimensioni, schiacciamenti dovuti a trasporto/stoccaggio.

    I progettisti termotecnici ai fini del rispetto delle regole di efficienza energetica (relazione ex-legge 10), per la certificazione energetica degli edifici e per le valutazioni necessarie all’accesso agli incentivi, devono determinare quale valore di conduttività termica ? dei materiali isolanti impiegare. Il valore di conduttività termica ?D dichiarato dal produttore deve essere trasformato in valore di conduttività di progetto ? in accordo con la norma di riferimento UNI EN ISO 10456.
    Il progettista è tenuto quindi a valutare le condizioni di progetto di temperatura e umidità in cui il materiale isolante potrà trovarsi in opera, determinando il valore di ? che potrebbe migliorare o peggiorare a seconda delle condizioni ipotizzate. Ciò rappresenta la regola dell’arte a livello nazionale:
    il produttore segue le regole della legislazione vigente per la determinazione del lambda dichiarato
    il progettista sulla base di questi valori impiega la norma di riferimento UNI EN ISO 10456 per la determinazione del lambda di progetto.

    e non solo!!!

    E non abbiamo affrontato il doloroso argomento dell’incidenza dei ponti termici, che ulteriormente peggiora il valore di trasmittanza.

    Sì, si deve aumentare lo spessore.

  2. Avatar andrea bechi
    andrea bechi

    Buongiorno, stavo verificando la realizzazione di un cappotto per la detrazione 65% e dal calcolo della stratigrafia viene U=0.286, quindi minore di 0.29, ma l’incaricato della pratica mi dice che su quel valore va applicato un errore del 10% per la posa (totale U=0.3145) quindi non più regolare. Ma è corretto? Devo aumentare lo spessore? Grazie, Andrea

  3. si tratterà di una manutenzione straordinaria.
    quello che non si comprende è il senso di realizzare 2 falde con isolante: sarebbe più efficace coibentare il lastrico solare.

  4. Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento in merito ad un intervento che mi appresto ad iniziare nella mia abitazione.
    La copertura attuale è costituita da un lastrico solare; la mia intenzione è quella di realizzare una tettoia sul lastrico solare con isocoppo coibentato, non abitabile in quanto le altezze andranno da 0cm ai lati fino a 2m al centro, accessibile solo per ispezioni.
    Volevo chiedere se questo intervento può rientrare tra le detrazioni 50% e,se si, se si configura come risparmio energetico o manutenzione straordinaria.
    Grazie.

  5. Avatar Leonardo Temperoni
    Leonardo Temperoni

    salve le volevo chiedere avendo rifatto il tetto di uno stabile senza condominio ma in comune con tre diversi proprietari e quindi tre appartamenti,avendo tre fatture devo eseguire tre pratiche per le agevolzioi o posso eseguirne una riportante tutti e tre i nomi visto che è un unico tetto?grazie mille

  6. Qualsiasi tipo di intervento alle pareti che comporti un efficientamento dell’immobile tale da rientrare nei parametri previsti dalla legge per poter godere delle detrazioni fiscali del 65%, supportato da adeguata documentazione come l’asseverazione del tecnico che dimostra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti richiesti dalla norma e l’attestato di qualificazione o certificazione energetica: comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri del palazzo, aprirà la via alla agevolazione.
    Gli interventi che non rientrano nei parametri per il 65% , e dubito che con il rifacimento del solo lastrico si riesca a migliorare sensibilmente l’efficienza dell’edificio, ma che costituiscono manutenzione straordinaria al lastrico solare, come nell’esempio, godranno comunque della agevolazione per le ristrutturazioni edilizie prevista nella misura del 50% per un limite massimo di 96000 euro di spesa sino al 31 dicembre 2015.
    Segnalo solo una stranezza per l’intervento in discorso: per essere agevolato il rifacimento del lastrico solare deve essere, nel caso del condominio, un rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti, nel caso della singola abitazione, al contrario, l’intervento gode delle detrazioni fiscali del 50% solo se viene fatto con materiali diversi a quelli preesistenti, veda in tal senso la guida alle agevolazioni fiscali della agenzia delle entrate.

  7. Avatar Nadia Niccolai
    Nadia Niccolai

    Ottime le spiegazioni. Dovrei sottoporre una domanda, ma non so se potrà aiutarmi. Stiamo procedendo al rifacimento del tetto con coibentazione di un edificio costituito da 3 appartamenti senza condominio. I lavori di coibentazione verranno pagati soltanto dal proprietario dell’ultimo piano che chiederà, avendone la possibilità, la detrazione del 65%. Questi benefici verranno automaticamente goduti anche dagli altri condomini? . Avendo aperto un c/c a nome Condominio con un rappresentante NON amministratore, i pagamenti del proprietario che pagherà anche i lavori di coibentazione dovranno essere fatti sul conto personale dello stesso o possono essere fatti anche dal conto aperto?
    Spero di essere stata chiara e la ringrazio se potrà darmi un aiuto.ù

  8. se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

    non dimentichiamo mai dove siamo. siamo in italia! ogni paese ha i governanti che si merita.

  9. Avatar Leonardo
    Leonardo

    ..:D.. ridere fa sempre bene ricordiamocelo..
    Comunque non è ancora chiaro se posso proporre un 50 %, un 55 % o per di più un 65 % di detrazione per la riqualificazione energetica della sola copertura.
    Sopratutto quando cominci ad inoltrarti nella foresta nera dell’ENEA e del Ministero dello sviluppo economico, che in una delle sue F.A.Q. dice:

    D – Sto recuperando il sottotetto -attualmente non
    abitabile e non riscaldato -di un fabbricato per fa
    rne una mansarda. I lavori
    comprendono anche l’isolamento delle falde di coper
    tura del tetto per rendere confortevole l’alloggio
    che ne ricaverò e che provvederò a
    dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la
    detrazione del 55% per il lavoro di rifacimento de
    lla copertura?
    R – Per avvalersi della detrazione sulla coibentazi
    one di un tetto è necessario, in linea generale, ch
    e il sottotetto sia abitabile e
    riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura
    non praticabile e di dimensioni tanto esigue da po
    tersi considerare un’intercapedine
    o un volume tecnico facente tutt’uno con la copertu
    ra e con il solaio orizzontale che delimita una zon
    a sottostante riscaldata, occorre
    che il tecnico asseveri questa circostanza ossia ch
    e il sottotetto forma un corpo unico con tetto e so
    laio in modo da considerare il
    rispetto della trasmittanza complessiva copertura-s
    ottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infi
    ne, se il sottotetto è praticabile ma
    non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la co
    ibentazione tra solaio e ambienti sottostanti risca
    ldati ma non tra falde della
    copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa
    , infatti, si limita ad agevolare la protezione di
    ambienti riscaldati verso l’esterno o
    verso vani non riscaldati.

  10. per mia fortuna non sono azzeccagarbugli, ma umile espertocasaclima.
    le opere descritte secondo me rientrano nel 50%.
    leggi anche il mio articolo https://espertocasaclima.com/2014/05/ho-deciso-per-il-cappotto-e-per-isolare-il-tetto/

  11. Avatar Leonardo
    Leonardo

    Ciao espertoclima..:)
    è possibile rientrare nella riqualificazione energetica (65 %) solo per interventi riguardanti la coibentazione e l’impermeabilizzazione di un terrazzo condominiale? Migliorando i valori di trasmittanza ovviamente..
    In alternativa se il committente non vuole migliorare l’efficienza rientra nel 50 % vero?
    grazie..
    saluti