Quest’anno sono deciso a migliorare l’involucro della mia casa: Coibentazione del tetto e delle pareti. Cosa bisogna esattamente fare per ottenere le agevolazioni fiscali che fino al 31 dicembre sono del 65%? Conoscete tutti l’iter da seguire?
Anche l’Agenzia delle Entrate informa sulle Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: ecco l’aggiornamento al dicembre 2013.
Provo io a riassumere un vademecum pubblicato dall’ENEA, spero correttamente:
Ecco i passi dalla A alla Z per avere le agevolazioni del 65% nel 2014
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
Devo sostituire o modificare elementi già esistenti assicurando nuovi valori di trasmittanza termica (U) uguali o inferiori a quelli della tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. Eccola qui:
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE:
- o l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, con il valore stimato di trasmittanza dello stato di fatto e il valore di trasmittanza del progetto.
- oppure (in base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009) la dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della Legge 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ma un Direttore dei Lavori devo incaricarlo comunque per realizzare il sistema a cappotto esterno e l’isolamento del tetto? L’asseverazione del tecnico abilitato è una spesa in più o il Direttore dei Lavori, con l’asseverazione bell’e pronta già in mano, costa di meno?
- tutte le fatture relative alle spese + le ricevute del bonifico recante come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero fattura e data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico:
Ma quando clicco sul tipo del bonifico per agevolazioni fiscali non salta fuori questa legge finanziaria del 2007 ! E quale sarebbe questa legge finanziaria 2007 ? …forse si deve scrivere Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007 ?
- ricevuta dell’invio all’ENEA (codice CPID) (garanzia che la documentazione è stata trasmessa), o ricevuta della raccomandata.
Ma invio di cosa esattamente?
- schede tecniche.
Ma le schede tecniche dei materiali utilizzati per la coibentazione?
- originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati dal tecnico e/o dal cliente.
Ma quali allegati?
- l’APE, l’Attestato di Prestazione Energetica (secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 2 aprile 2009 n°59), fatto salvo nelle Regioni con proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE”. Il tecnico compilatore dell’APE non deve essere coinvolto nei lavori.
Ma l’Asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, con il valore stimato di trasmittanza dello stato di fatto e il valore di trasmittanza del progetto serve o non serve? Si può sostituire con l’APE? Pensavo che l’APE non servisse perchè comunque nell’allegato E inviato all’ENEA c’è il riferimento al consumo energetico prima dell’intervento e dopo l’intervento, l’APE classifica l’edificio nella nuova condizione quindi non aggiunge nulla al fine di individuare l’energia risparmiata con l’intervento di isolamento termico.
La redazione dell’APE è obbligatoria per accedere al bonus fiscale del 65% e l’APE stesso è detraibile. D.L. 63/2013, Art. 6, comma 1 (estratto) “…Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica (APE) al termine dei lavori…”. Per Ristrutturazione importante si intende: D.L. 63/2013, Art. 2, comma 1-vecies-quater – “ristrutturazione importante di un edificio”: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture. Quindi se l’intervento di coibentazione coinvolge più del 25% dell’involucro dell’edificio l’APE è obbligatorio.
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE all’ENEA:
- Attestato di qualificazione energetica redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”.
Ma l’Asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, con il valore stimato di trasmittanza dello stato di fatto e il valore di trasmittanza del progetto serve o non serve? Si può sostituire con l’APE?
- Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al ”decreto edifici”).
Ma la descrizione dell’intervento non era già nell’Asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, con il valore stimato di trasmittanza dello stato di fatto e il valore di trasmittanza del progetto serve o non serve? Nell’APE non c’è questa descrizione?
Per riassumere:
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copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio
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