La Corte di cassazione, sez. II Civile, con la sentenza n. 27433 del 9 dicembre 2013 ha stabilito che il distacco dell’intonaco, compromettendo l’isolamento termico e l’impermeabilizzazione della facciata dell’edificio è grave difetto dell’opera (oggetto della garanzia di cui all’articolo 1669 del Codice civile).
Tale sentenza obbliga l’appaltatore al rifacimento dell’intonaco e al risarcimento dei danni.
La tendenza degli ultimi anni a costruire tetti piani e assenza di sporti che proteggono le facciate non tiene in debita considerazione il rischio di deterioramento precoce dell’intonaco esterno.
Pur assecondando i sogni di modernità della committenza il progettista dovrebbe valutare con più attenzione o migliori accorgimenti la funzione che ha la finitura esterna, “la tonaca della casa”, dato che costituisce il primo strumento di protezione a struttura unica.
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copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio
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