La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella parte della legge Comunitaria 96/2010 che aveva introdotto la sanatoria per l’acustica degli edifici che non rispettavano i requisiti del DPCM 5/12/1997.
[amazon_link asins=’8882078000,8851306974,B07DJ2JQ2X’ template=’ProductCarousel’ store=’wwwespertocas-21′ marketplace=’IT’ link_id=’281aeb40-cc76-11e8-b2be-57ac50ce8867′]
In pratica si reintroduce la validità del DPCM 5/12/1997 per tutti gli edifici costruiti tra il 1997 e il 2009.
Per tutti gli immobili costruiti dal 2009 in poi rimane comunque sospeso.
e il nuovo decreto quando?
Dal 1997, e precisamente dal 5 Dicembre, esiste un DPCM che riguarda appunto i requisiti acustici passivi degli edifici. Generalmente è applicato per le nuove costruzioni ma non tutti i Comuni richiedono i Certificati di Collaudo Acustico.
Ci vorrebbe un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
Ricordiamo che il valore dell’isolamento acustico di facciata è quello medio ponderale tra l’incidenza della parete e quella del serramento: il valore d’isolamento di facciata è sempre quello medio.
[amazon_link asins=’B00NY0PVJS,B07D3RKD73,B07G23HCCG,B01N2RLJ32′ template=’ProductCarousel’ store=’wwwespertocas-21′ marketplace=’IT’ link_id=’7de1141d-cc76-11e8-803a-0fa0cdbf1466′]
La norma UNI 11367 “Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera” prevede 4 classi di efficienza acustica:
- classe 1 che identifica il livello più alto (più silenzioso)
- classe 4 che è la più bassa (più rumoroso)
Sappiamo che la stragrande maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la 4a classe….
lettura senza banner pubblicitari grazie alla generosità dei lettori – dona anche Tu 😉 sostieni l’informazione attraverso espertocasaclima.com!
Visita il profilo di federico su Pinterest.
"Poco più in basso puoi lasciare un commento" - non devi registrarti e il tuo indirizzo email non sarà mai pubblicato, approfittane! e iscriviti al blog tramite email per ricevere la notifica di nuovi post: vai sulla colonna di destra e cerca ISCRIVITI al Blog
copywriter, content creator & web editor - Federico Sampaoli
grazie per il contributo!
ricordo che il DPCM è sospeso solo tra privati , ma è ancora valido tra privati ed imprese, in altri termini esso è pienamente in vigore e gli immobili realizzati dal 2009 in poi devono rispettare i requisiti, come quelli costruiti precedentemente; l’ unica novità è che la causa non deve essere intentata al privato che vende ma all’ impresa
rilancio questo articolo che mi sta tanto a cuore causa maleducazione sempre più spinta della maggior parte delle persone e, come diceva Lei, dell’insufficiente isolamento acustico di quasi tutte le ns. abitazioni.
La situazione sembra confusa ma il DPCM sembrerebbe vigere ancora e gli acquirenti possono rivalersi, se non più sul costruttore, almeno sul Comune che non ha richiesto il Certificato di Collaudo Acustico al costruttore.
Insomma, nel dubbio, conviene chiederlo sempre al costruttore o al privato se il permesso di costruire è stato concesso dopo il 1998.
Un ingegnere acustico mi ha anche suggerito, sulla base di pareri di un esperto legale in acustica, di chiedere un collaudo privato: se lo supera, lo pago io e posso comprare l’immobile, se non lo supera lo paga il venditore.
ma un appartamento del 2000 che non rispetti l acustica quindi è fuori norma?
il costruttore ha degli obblighi sul vecchio costruito?