Le novità del DPR

camera Le novità del DPR Rendimento energetico edifici: le novità del DPR: Almeno il 50% dell’energia richiesta per la produzione di acqua calda deve essere prodotta da fonti rinnovabili. 10/03/2009 - Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Sono questi i contenuti del DPR attuativo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri. Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 a oggi disponibili: a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. L’art. 4 illustra i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quelli fissati dell’allegato I del Dlgs 192/2005, con l’aggiunta di ulteriori disposizioni, quali, ad esempio: - precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell’edificio (quali porte, finestre, ecc); - introduzione, in attesa del completamento della normativa tecnica, di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio; - introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali; - requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e l’isolamento dell’involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; - modifica degli obblighi di trattamento dell’acqua per gli impianti di riscaldamento; - valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate; - fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più restrittivi rispetto all’edilizia privata. Inoltre, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell’energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici. Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento, se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori. I calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche dovranno essere inserite dal progettista in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori. I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, come le norme tecniche predisposte - ad esempio - da UNI e CEN. L’utilizzo di altri metodi e procedure sviluppati da organismi istituzionali quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo suddetti. Altro su edilportale.

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