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il superbonus 110% per la riqualificazione energetica globale era solo un sogno

9 risposte

In molti hanno pensato di fare interventi di riqualificazione energetica globale beneficiando del Superbonus 110%.

E’ innegabile che la detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio sia una possibilità straordinaria per migliorare energeticamente e anche strutturalmente (sisma) le condizioni della propria casa. Ma come quasi ogni norma italiana anche questa non è nata con cristallina chiarezza.

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trainati o NON trainati dal Superbonus? questo è il dilemma

Dopo mesi e mesi di FAQ e chiarimenti, il 21 gennaio ho letto che l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito con la risposta all’interpello n. 43/2021  che gli interventi previsti dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006 NON possono essere trainati dal Superbonus!

Eppure sembrava che tutti gli interventi che rientravano in altri bonus potessero accedere all’aliquota maggiorata del 110% proprio perchè venivano effettuati contemporaneamente ai primi (trainanti).

In sostanza, chi pensava di

  • sostituire l’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con il conseguente salto di 2 classi energetiche
  • e fare una riqualificazione energetica globale del fabbricato intervenendo sull’involucro dell’edificio: pareti, serramenti, tetto e pavimenti (come definiti dall’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006).

non sta facendo un intervento trainato ai fini del Superbonus 110%.

cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate vede questo intervento globale come un insieme sistematico di interventi, come un unicum, come un intervento a sé stante e non in combinazione con altri.

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La Circolare 19/E dell’8 luglio 2020, conferma che la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per lo stesso intervento o parti di esso, di altre agevolazioni.

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Anche la Circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate (CM n.30/E 22 dicembre 2020) aveva chiarito che gli interventi agevolati con Ecobonus «ordinario» possono essere «trainati», MA salvo la riqualificazione energetica globale…

In conclusione, Superbonus NO, ECObonus Sì

se facciamo un intervento di riqualificazione energetica globale (ai sensi del comma 344 della legge n. 296/2006) NON possiamo godere del Superbonus 110%, ma dell’ ECOBONUS:

  • detrazione del 65%
  • massimo di spese sostenute 100.000€
  • cessione del credito: sì
  • scadenza attuale (ma viene sempre prorogata): 31/12/2021

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Il massimale di spesa vi sembra troppo basso guardando tutti i lavori che avete pianificato con il vostro tecnico?

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Nessun problema: l’ ECOBONUS  permette anche i massimali di spesa riferiti alle voci di intervento singole dove la somma degli interventi potrebbe offrire un massimale di spesa ben più sostanzioso pur con detrazioni variabili dal 50% al 65% .

Vedi questo quadro sinottico preparato dall’ANCE:

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Avanti tutta con il 50% e il 65%:

sono finalmente online i siti predisposti dall’ENEA per la trasmissione telematica della documentazione relativa alle pratiche di detrazione fiscale

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autore – Marco De Pinto  agevolazioni fiscali ante 2023 - il superbonus 110% per la riqualificazione energetica globale era solo un sogno 9


revisione – Federico Sampaoli  agevolazioni fiscali ante 2023 - il superbonus 110% per la riqualificazione energetica globale era solo un sogno 10


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copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli  consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio

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9 risposte a “il superbonus 110% per la riqualificazione energetica globale era solo un sogno”

  1. Avatar Matteo Foroni
    Matteo Foroni

    tutto questo è un controsenso … io sto per affrontare una ristrutturazione pesante, quindi cosa devo fare per accedere al 110? basta separare gli interventi?

  2. @ Alessandro

    grazie per il tuo intervento!
    peccato che il legislatore italiano sia sempre così, così… non trovo il termine.
    ecco, forse l’ho trovato: “così così”

  3. È chiaro che la normativa spinge per interventi di Demolizione e Ricostruzione. Per quanto inerente lavori di riqualificazione incentiva solamente interventi parziali e non di riqualificazione energetica. Attenzione al conteggio parziale degli interventi di riqualificazione globale. Qualora la loro somma configurasse come intervento di ristrutturazione di primo livello ricadrebbero automaticamente nel comma 344 annullando di fatto l’accesso al super bonus.

  4. grazie per il contributo

  5. Buongiorno, ritengo che l’articolo in questione sia stato scritto molto male e sia fuorviante per qualsiasi lettore. Credo proprio che questo articolo abbia dato una cattiva interpretazione delle risposta di AdE all’interpello.
    Da questo articolo sembra quasi che non si possano sommare interventi trainanti e trainati del superbonus, cosa che è assolutamente legittima come previsto dalla legge, soprattutto su edifici unifamiliari come quello posseduto dall’istante.
    Il problema, secondo il mio parere, è che il soggetto che ha posto l’interpello ha chiesto in maniera stupida di trainare un “intervento globale dell’edificio” (art. 1, comma 344, legge 296/2006) che non fa parte dei lavori trainabili dal superbonus.
    Questo non vuol dire che:
    – Interventi trainanti su strutture opache e trainati su infissi (art. 1, comma 345, legge 296/2006)
    – Installazione trainata di pannelli solari (art.1, comma 346, legge 296/2006)
    – Sostituzione trainante di impianti di climatizzazione invernale (art.1, comma 347, legge 296/2006)
    possano essere fatti congiuntamente nel rispetto dei massimali previsti.
    Chi ha posto l’interpello avrebbe potuto accontantarsi di fare tutti gli interventi trainanti del superbonus (coibentazione dell’involucro edilizio + sostituzione impianto di riscaldamento) e trainare la sostituzione degli infissi ed il fotovoltaico.
    Consiglio a tutti di leggere personalmente la risposta all’interpello.

  6. Avatar Giacomo Porra'
    Giacomo Porra’

    Buongiorno, spero sia come ha scritto Davide. Se la questione è solo “burocratica”, quindi se si tratta solo di “dichiarare” l’intervento come una ristrutturazione importante di primo o secondo livello e non come una riqualificazione energetica, allora il dilemma non sussiste. Altrimenti resto sgomento poiché, come ha interpretato Federico, significa che hanno reso inutile il Superbonus: l’art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006 non parla di riqualificazione energetica “globale”, ma di “interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. I valori di quella tabella 1, anche ridotti del 20%, sono tranquillamente superabili con interventi da Superbonus: parliamo di 48 kWh/m2 anno a Cagliari per un edificio con rapporto s/v > 0,9… quindi se supero quei valori (cosa facilissima con banali combinazioni di coibentazione, pompa di calore e fotovoltaico), entro nell’ambito del comma 344 e NON POSSO più detrarre al 110%? In pratica devo progettare MALE apposta? Follia pura…

  7. Buonasera a tutti,
    e un grazie a Federico come sempre. Non so se ho letto bene, ma personalmente la intendo così: non posso usare i limiti termici del 344, ma nulla mi vieta di eseguire una riqualificazione globale (esempio cappotto tutto, tetto, impianto, finestre…) utilizzando quelli fissati dal 110%.
    E con i massimali indicati per le varie tipologie d’intervento: almeno, io l’ho intesa così!
    Buona serata a tutti!

  8. Avatar Giacomo Porra'
    Giacomo Porra’

    Salve, quindi per poter usufruire del superbonus bisogna “tralasciare” qualche elemento dell’involucro? Ad esempio, se in una villetta coibento tutto il coibentabile tranne il pavimento controterra, sostituisco infissi, impianto termico e ACS, installo schermature solari, fotovoltaico, batterie di accumulo e colonnina di ricarica auto elettriche, allora POSSO detrarre tutto al 110% poiché, avendo tralasciato il pavimento controterra, non sono in regime di riqualificazione energetica “globale”? Vorrei capire se è così, perché altrimenti la risposta all’interpello n. 43/2021 è totalmente incomprensibile, follia pura… grazie.

  9. Avatar Mario Scattone
    Mario Scattone

    Nella legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 è stato apportato questo emendamento all’art. 119 del Decreto Rilancio n. 34 del 2020 convertito in legge con la n. 77 del 2020 (testuale):
    “Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.
    Ora la domanda è: quali sono i parametri che bisogna rispettare per isolare il tetto ed il solaio del sottotetto non riscaldato, per usufruire del superbonus del 110%?
    In altri termini, i limiti di trasmittanza previsti dall’allegato E al Decreto requisiti minimi, devono essere rispettati sia dalla struttura del tetto verso l’esterno, sia dal solaio del sottotetto verso la zona riscaldata? Così facendo si realizza un doppio isolamento che, tecnicamente parlando, mi sembra ridondante.
    Oppure lo spazio sottotetto va considerato come un’intercapedine d’aria, racchiuso fra due strutture da coibentare. A meno che, su questo argomento, non debba uscire qualche ulteriore chiarimento, come da più parti è stato chiesto.
    Spero di essere stato chiaro e ti ringrazio anticipatamente per un’eventuale risposta, che potrà essere utile anche a tutti i colleghi che si occupano di riqualificazione energetica.
    Cordialmente