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Mancata trasmissione dei dati all’ENEA

4 risposte

Pasqua non è una semplice ricorrenza, come risuscita l’Unigenito dal Suo sepolcro, così dà a ciascuno di noi la possibilità di uscire dalle spelonche del nostro passato, dalle colpe nascoste, dagli errori che ci condizionano e ci invecchiano precocemente.

don Leonardo e la comunità parrocchiale di S.Prosdocimo

Ecco pronta per voi la RISOLUZIONE N. 46/E del 18 aprile 2019

OGGETTO: Articolo 16, comma 2-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.

Volete conoscere le conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione dei dati all’ENEA? Vi state chiedendo se tale inadempimento comporti la revoca della detrazione spettante per le spese sostenute per interventi edilizi che comportano risparmio energetico?

agevolazioni fiscali ante 2023 - Mancata trasmissione dei dati all'ENEA 2

Come ormai saprete tutti, questo è attualmente il meccanismo:

“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”

Comunque ecco le informazioni che tutti cercavate:

  • il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato mandato all’ENEA di pubblicare un avviso sul sito finalizzato a concedere ai soggetti richiedenti una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno 2018, sino alla data del 1° aprile 2019.
  • il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
  • L’art. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998, reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dal citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013. Come già precisato, inoltre, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dal predetto art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

L’elefantessa ha partorito l’ennesimo topolino:

  • la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui all’ art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.

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autore: Federico Sampaoli


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copywriter, content creator & web editor – Federico Sampaoli  consulente tecnico per l’isolamento termico dell’involucro edilizio

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4 risposte a “Mancata trasmissione dei dati all’ENEA”

  1. Avatar alfonso senatore
    alfonso senatore

    trovo una difficoltà enorme nel compilare la scheda all’enea. leggendo la risoluzione n. 46/E, se non dovessi trasmettere all’enea le informazioni, non subirei nessuna pena. nel ringraziarvi anticipatamente per la risposta, saluto cordialmente

  2. Avatar Francesca
    Francesca

    Grazie per la risposta. Buona giornata

  3. probabilmente è possibile isolare il sottotetto senza rovinare la sagoma esterna che evidenzierebbe un intervento diverso dalle altre unità adiacenti.
    in una stratigrafia tetto di solito il calcolo della trasmittanza viene eseguito inserendo tutti gli strati che lo compongono dall’interno all’esterno fino allo strato di ventilazione, dove a tutti gli effetti il pacchetto termina.
    è vero che nel suo caso si è aggiunto uno strato, una guaina sottomanto, ma non si tratta di un isolante e né si tratta di uno spessore tale da far oscillare i valori, quindi resto convinto che che lei non sia obbligata a trasmettere telematicamente all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati. Infatti tale obbligo riguarda solo le ristrutturazioni che comportano un risparmio energetico.

    Vediamo se qualche lettore ha avuto esperienze diverse.

  4. Avatar Francesca
    Francesca

    Buongiorno, ho una villetta a schiera degli anni ’70. Abbiamo rifatto il tetto con rimozione e sostituzione dei coppi e posa della guaina ardesiata, che prima non c’era, e intendo usufruire della detrazione fiscale per “ristrutturazione”. Non abbiamo potuto inserire isolamento in quanto il tetto sarebbe risultato più alto delle villette adiacenti. Non mi è chiaro se la trasmittanza migliora e quindi devo presentare una pratica Enea “ristrutturazioni” oppure se non serve in quanto manca l’isolamento. Chi ci ha fatto il tetto dice che non serve ma non sono convinta. Nel caso si debba presentare, chi mi fornisce i dati da inserire? L’impresa costruttrice o devo rivolgermi a un tecnico esterno? Grazie, cordiali saluti.