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agevolazioni fiscali ante 2023 - Caratteristiche essenziali per le chiusure oscuranti 1

Caratteristiche essenziali per le chiusure oscuranti

Ho letto recentemente che c’è una nuova edizione della norma di prodotto EN 13659, di riferimento per la marcatura CE delle ombreggiature (tapparelle, persiane, scuri, tende esterne alla veneziana) che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Caratteristiche essenziali per chiusure oscuranti copia

Le nuove caratteristiche essenziali per le chiusure oscuranti sono

  • la resistenza al carico del vento
  • la resistenza termica aggiuntiva
  • il fattore solare totale g totale

Ad oggi il Regolamento (UE) n°305/2011 impone di dichiarare il livello prestazionale di almeno una delle caratteristiche essenziali definite dalle norme di prodotto.

Ogni Stato membro dell’Area Economica Europea deve stabilire quali sono le caratteristiche essenziali obbligatorie.  Le Autorità Governative Italiane – ad oggi – non si sono ancora pronunciate in merito alle caratteristiche essenziali delle chiusure oscuranti così che il Produttore di chiusure oscuranti possa liberamente scegliere per quale delle tre caratteristiche essenziali definite dalla norma di prodotto dichiarare il livello prestazionale.

Da ottobre 2015 entreranno in vigore i decreti in materia di risparmio energetico in edilizia che imporranno il rispetto di specifici limiti di fattore solare totale per le schermature solari mobili su chiusure trasparenti.

In merito alle tipologie di schermature solari i cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale del 65%:

  • Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
  • Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • Devono essere mobili;
  • Devono essere schermature “tecniche”;
  • Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti ;
  • Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.

Leggetevi il VADEMECUM PER L’USO redatto dall’ENEA: SCHERMATURE SOLARI (Art.1, comma 345c della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 16 aprile 2015) probabilmente seguito alla confusione e allo sconcerto tra utenti, operatori e progettisti sempre ai massimi livelli (approfondimenti su guidafinestra.it)




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